Rassegna Stampa
Cassazione Penale: Sentenza n. 17811 ud. 21/03/2014 - deposito del 28/04/2014 (cortedicassazione.it)
Fonte: Corte di Cassazione, Cassazione Penale
La S.C. ha affermato che il divieto di gareggiare in velocità qualora riguardi conducenti di veicoli a motore integra il reato previsto dall'art. 9-ter cod. strada e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 141, comma 9, cod. strada
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Fonte: Corte di Cassazione, Cassazione Penale
La S.C. ha affermato in tema di guida in stato di ebbrezza che qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente (art. 186, comma 2-bis, cod. strada) e di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada) deve trovare applicazione l'art. 63, comma quarto, cod. pen
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Fonte: Corte di Cassazione, Cassazione Penale
Con sentenza depositata il 23 maggio 2014, la Quarta sezione della Corte di cassazione ha affermato che nel caso in cui la richiesta di riesame sia presentata in una cancelleria diversa da quella del giudice del riesame, spetta all'ufficio presso il quale l'atto risulta essere depositato scegliere il mezzo per l'inoltro al tribunale competente e che non rileva ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. Pen. La mera anticipazione informale dell'inoltro, avvenuta mediante comunicazione via fax, priva dei requisiti formali di equipollenza
Fonte: Corte di Cassazione, Cassazione Penale
La quarta sezione della Corte statuendo sulla legittimità del trattamento sanzionatorio in relazione a reati uniti in continuazione e comprendenti anche fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti di cui alle tabelle II e IV - ha affermato che, quando dal complesso della motivazione sia possibile evincere la marginalità della condotta riguardante le cosiddette droghe leggere e la conseguente esiguità dell'aumento applicato dal giudice di merito per il reato satellite, l'evidente giudiziogiù operato dal giudice in merito alla minima gravità del fatto consente di escludere
Fonte: Corte di Cassazione, Cassazione Penale
La Terza sezione della Corte di cassazione ha affermato che l'obbligo di denuncia all'ente previdenziale (penalmente sanzionato ai sensi dell'art. 37 l. n. 689 del 1981), ed il conseguente obbligo contributivo, sussistono anche nei confronti delle società dilettantistiche sportive in relazione alle attività svolte, a beneficio degli associati, da istruttori, addetti vari, ecc., purchè si tratti di attività esercitate professionalmente. È invece irrilevante, per la sussistenza dei predetti obblighi, il fatto che le attività in questione siano svolte in vista della partecipazione degli
Fonte: Corte di Cassazione, Cassazione Penale
In materia di doping sportivo, la Terza Sezione ha affermato che, stante il carattere meramente ricognitivo delle tabelle ministeriali recanti la classificazione dei farmaci e delle pratiche vietate, ai fini della integrazione dei reati previsti dall'art. 9 della legge 276/2000 la natura delle sostanze, indipendentemente dalla acquisizione delle tabelle suddette e dalla inclusione nelle stesse, può essere desunta anche da una serie di elementi di tipo oggettivo che ne comprovino gli effetti dopanti
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Fonte: Corte di Cassazione, Cassazione Penale
La Terza Sezione ha affermato che nel concetto di 'autorità" di cui all'art. 609-bis, cod. pen. non rientrano solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali
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Fonte: Corte di Cassazione, Cassazione Penale
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto insorto fra le Sezioni semplici della Corte, hanno affermato che l'ipotesi di incompatibilità del giudice derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996 - che dichiarato la incostituzionalità dell'art. 34, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità
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