Rassegna Stampa
Astensione dall`attivita` lavorativa per riscaldamento non funzionante: illegittima la trattenuta dello stipendio (ateneoweb.com)
Fonte: Ateneo Web, News
La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza 20 gennaio - 1 aprile 2015, n. 6631 ha stabilito che, in caso di riscaldamento non funzionante sul luogo di lavoro, i dipendenti possono astenersi dall`attivita` lavorativa e l`azienda non puo` effettuare trattenute sullo stipendio. L`astensione dei dipendenti e`, infatti, piu` che legittima in quanto, si legge nella sentenza, "il datore di lavoro e` obbligato ex art. 2087 cod. civ. ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed e` tenuto ad adottare nell`esercizio dell`impresa le misure che, secondo
Fonte: Corte di Cassazione, Cassazione Civile
La Terza Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, su cui vi è contrasto, se la notifica del ricorso per cassazione presso il domicilio eletto dal destinatario per il primo grado di giudizio sia affetta da nullità o da inesistenza quando in grado d'appello sia stato nominato un nuovo difensore ed eletto un nuovo domicilio
.
Fonte: Corte di Cassazione, Cassazione Civile
La Terza Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, su cui vi è contrasto, se sussista o meno legittimazione del privato a pretese risarcitorie per la mera pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, sanzionato penalmente dall'art. 684 cod. pen., a prescindere dal concreto pregiudizio alla sua reputazione, in ragione della natura plurioffensiva del reato
.
Fonte: Corte di Cassazione, Cassazione Civile
La Terza Sezione Civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 76 Cost., del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui non è più previsto, diversamente dalla precedente formulazione dell'art. 170, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che il ricorso avverso il decreto di pagamento in favore dell'ausiliario del magistrato e del custode va proposto entro venti giorni dalla avvenuta comunicazione
.
Fonte: Corte di Cassazione, Cassazione Civile
La Sezione Tributaria ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 187 ter, punto 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., alla luce della interpretazione fornita dalla sentenza della Corte EDU, Sez. II, del 4 marzo 2014 (causa Grande Stevens ed altri c. Italia) ed ai fini dell'applicazione del principio del 'ne bis in idem' di cui agli artt. 2 e 4 del Protocollo 7 della CEDU, nella parte in cui prevede la comminatoria congiunta della sanzione penale e della sanzione
Fonte: Corte di Cassazione, Cassazione Civile
L'A.S.L. è responsabile ex art. 1228 cod. civ. del fatto illecito commesso dal medico generico, con essa convenzionato, nell'esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal S. S. N. in base ai livelli stabiliti dalla legge
.
Fonte: Corte di Cassazione, Cassazione Penale
Con sentenza depositata il 23 marzo 2015, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che la previsione di cui all'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dal decreto legge n. 92/2014 prima della modifica apportata in sede di conversione - non determina l'automatica caducazione della misura cautelare carceraria disposta per il reato di rapina aggravata, pur se la pena ancora da espiare (tenuto conto del presofferto cautelare) sia inferiore ai tre anni, giacché, in ragione del titolo di reato, non sarebbe possibile disporre la sospensione dell'esecuzione ex
Fonte: Telediritto, Notizie Giuridiche
Eleonora Mattioli - edotto: Quest'ultima, in particolare, respingendo in toto le motivazioni di parte ricorrente, ha dichiarato la legittimità del recesso esercitato dall'Agenzia, ricorrendo - a suo dire - i " gravi motivi" idonei a giustificarlo ai sensi dell'art. 27 Legge 392/1978, proprio nell'emanazione sopravvenuta di provvedimenti normativi che avevano imposto tagli del 20% della spesa pubblica. La Cassazione ha poi rigettato la richiesta del ricorrente di pagamento dell'indennità di occupazione - per il periodo in cui il conduttore era in mora nella riconsegna dell'immobile - in quanto
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.